Dott.ssa Francesca Calarco
Il Segretario Comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, nominato dal Sindaco tra i soggetti iscritti all’albo dei segretari comunali e provinciali.
Il Segretario Comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, nominato dal Sindaco tra i soggetti iscritti all’albo dei segretari comunali e provinciali.
Tra le attribuzioni del Segretario Comunale previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, vi rientrano anche i compiti di sovraintendenza e coordinamento dei responsabili dei servizi. Il Segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme dello statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d’iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi. Al Segretario, se coincide con la figura di Direttore Generale, è affidata la supervisione dell’attività gestionale dell’ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche.
Il Segretario se nominato Direttore Generale può adottare gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo statuto ad organi di governo dell’ente.
Nell’ambito delle competenze di cui agli artt. 94 e 105 del DLgS 267/00, e dalla legge regionale n. 48/91:
Il Segretario Comunale, quale responsabile della conformità dell’azione amministrativa a leggi, statuto e regolamenti: